Art. 19 
 
                           Carta acquisti 
 
  1. A far  data  dal  1°  gennaio  2018,  ai  nuclei  familiari  con
componenti minorenni beneficiari della  carta  acquisti  che  abbiano
fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso  al  ReI  e'
erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente  il  beneficio
della carta acquisti eventualmente gia' riconosciuto. 
  2. Per effetto delle previsioni di cui al comma  1,  i  risparmi  a
valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'articolo
1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono  nel
Fondo Poverta' che e' conseguentemente integrato per  55  milioni  di
euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2019.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma  pari  a  55
milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a  decorrere  dal
2019    si     provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156,  della
legge n. 190 del 2014. 
  3. In relazione all'effettivo numero  di  beneficiari  della  carta
acquisti, laddove, in esito al monitoraggio della spesa, effettuato a
cura del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   sulla   base   delle
rendicontazioni  inviate  dall'  INPS,  emerga  una   strutturale   e
certificata possibilita' di far  fronte  ai  relativi  oneri  con  un
ammontare di risorse inferiore all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1,  comma  156,  della  legge  n.  190  del  2014,  come
rideterminata ai sensi del comma 2,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminati l'integrazione  del
Fondo Poverta' di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti  limiti  di
spesa di cui all'articolo 20, comma 1. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  156,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              156. Il  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          incrementato di 250  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2015. 
              (Omissis).».