Art. 19 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il gestore puo' provvedere alla  predisposizione  di  istruzioni
operative volte a definire gli  aspetti  tecnici  e  procedurali  per
l'accesso agli interventi del fondo di garanzia,  nell'ambito  e  nel
rispetto di quanto  previsto  dal  presente  decreto,  dagli  accordi
quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo
1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 176, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.