Art. 19 Disposizioni finali 1. Il gestore puo' provvedere alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo di garanzia, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.