Art. 19 
 
     Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore 
 
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 15-bis,  comma  2-ter,  terzo  periodo,  dopo  le
parole:  «Societa'  italiana  degli  autori  e  degli  editori»  sono
aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva»,
e la parola «remuneri» e' sostituita dalla seguente: «remunerino»; 
    b) all'articolo 180: 
      1) al primo comma, dopo le  parole:  «Societa'  italiana  degli
autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le  seguenti:  «ed  agli
altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto  legislativo
15 marzo 2017, n. 35»; 
      2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle
seguenti:  «della  Societa'  italiana   degli   autori   ed   editori
(S.I.A.E.)» e la parola: «esso» e' sostituita dalla seguente: «essa». 
  2. Per gli organismi di gestione  collettiva  di  cui  all'articolo
180, comma 1, della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  stabiliti  in
Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso
subordinata  alla  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  da  parte
dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  ai  sensi  del
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 3, dopo le  parole:  «Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le  seguenti:  «definisce
con proprio provvedimento»; 
    b) all'articolo 20, comma 2, le parole:  «organismi  di  gestione
collettiva ed» sono soppresse.