Art. 19 Progettazione dello scavo archeologico 1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilita' e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. 2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresi' un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. 3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: a) rilievo generale; b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; c) indagini complementari necessarie. 5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, viene comunicato al Soprintendente competente. 6. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento. 7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: a) rilievi ed indagini; b) scavo; c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; d) restauro dei reperti mobili ed immobili; e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; f) studio e pubblicazione; g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato; h) manutenzione programmata. 8. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al Soprintendente competente. 9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 147 del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalita' tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo vigente dell'art. 147 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). - 1. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche' i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori. 2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e' richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente. 3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilita' comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilita', individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalita' tecnico-esecutive degli interventi ed e' elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione. 4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli relativi al verde storico di cui all'art. 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo. 5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, puo' prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. 6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonche' l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'art. 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.».