Art. 19 
 
               Progettazione dello scavo archeologico 
 
  1. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei  lavori  di
scavo archeologico per finalita' di ricerca  archeologica  disciplina
l'impianto del cantiere di ricerca  e  individua  i  criteri  per  la
definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita'
degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita'  di  scavo,
nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di  fattibilita'
e'  costituito  da  una  relazione   programmatica   delle   indagini
necessarie e illustrativa  del  quadro  delle  conoscenze  pregresse,
sviluppato per settori  di  indagine,  alla  quale  sono  allegati  i
pertinenti elaborati grafici. 
  2. La relazione di cui al  comma  1  illustra  i  tempi  e  i  modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla  conservazione  dei
reperti, sia al  loro  studio  e  pubblicazione,  ed  e'  redatta  da
archeologi  in  possesso  di   specifica   esperienza   e   capacita'
professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende  altresi'  un
calcolo sommario della spesa, il quadro  economico  di  progetto,  il
cronoprogramma  dell'intervento  e  le  prime  indicazioni  e  misure
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza. 
  3. Il quadro delle conoscenze pregresse  consiste  in  una  lettura
critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi  di
conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 
  4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: 
  a) rilievo generale; 
  b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; 
  c) indagini complementari necessarie. 
  5. Il progetto di fattibilita', qualora non sia  stato  predisposto
dai competenti uffici  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  viene   comunicato   al   Soprintendente
competente. 
  6. Il progetto definitivo dei  lavori  di  scavo  archeologico  per
finalita' di  ricerca,  nel  quale  confluiscono  i  risultati  delle
indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate
previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative  alle  diverse
fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la  durata  di
esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento. 
  7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: 
  a) rilievi ed indagini; 
  b) scavo; 
  c)  documentazione  di  scavo,  quali  giornali  di  scavo,  schede
stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; 
  d) restauro dei reperti mobili ed immobili; 
  e) schedatura  preliminare  dei  reperti  e  loro  immagazzinamento
insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; 
  f) studio e pubblicazione; 
  g) forme di  fruizione  anche  con  riguardo  alla  sistemazione  e
musealizzazione del sito o del contesto recuperato; 
  h) manutenzione programmata. 
  8. Il progetto definitivo dei  lavori  di  scavo  archeologico  per
finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle  tipologie
degli  interventi,   distinguendo   quelli   di   prevalente   merito
scientifico, eventualmente da  affidare  a  imprese  in  possesso  di
requisiti specifici  ove  non  curate  dalla  stessa  amministrazione
aggiudicatrice.  In  questo  caso,  il  progetto   definitivo   viene
comunicato al Soprintendente competente. 
  9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai  sensi  dell'articolo  147
del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto,  entrando
nel dettaglio e sulla base  delle  indagini  eseguite,  le  modalita'
tecniche  ed  esecutive  delle  varie  fasi  operative,  indicando  i
controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 147 del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione).  -
          1. Con il decreto  di  cui  all'art.  146,  comma  4,  sono
          altresi'  stabiliti  i  livelli   e   i   contenuti   della
          progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
          al presente  capo,  ivi  inclusi  gli  scavi  archeologici,
          nonche' i ruoli e le  competenze  dei  soggetti  incaricati
          delle attivita' di progettazione, direzione  dei  lavori  e
          collaudo in relazione alle specifiche  caratteristiche  del
          bene  su  cui  si  interviene,  nonche'   i   principi   di
          organizzazione degli uffici di direzione lavori. 
              2. Per i lavori aventi ad  oggetto  beni  culturali  e'
          richiesta,  in  sede  di  progetto  di   fattibilita',   la
          redazione    di    una    scheda    tecnica     finalizzata
          all'individuazione delle caratteristiche del  bene  oggetto
          di intervento, redatta da  professionisti  in  possesso  di
          specifica  competenza  tecnica  in  relazione   all'oggetto
          dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146,  comma
          4, sono definiti gli interventi relativi a  beni  culturali
          mobili,  superfici  decorate  di  beni   architettonici   e
          materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse
          storico artistico o archeologico, per  i  quali  la  scheda
          deve essere redatta  da  restauratori  di  beni  culturali,
          qualificati ai sensi dalla normativa vigente. 
              3.  Per  i  lavori  di  monitoraggio,  manutenzione   o
          restauro di beni culturali mobili,  superfici  decorate  di
          beni  architettonici  e  materiali  storicizzati  di   beni
          immobili di interesse storico artistico o archeologico,  il
          progetto  di  fattibilita'  comprende  oltre  alla   scheda
          tecnica di cui al comma  2,  le  ricerche  preliminari,  le
          relazioni illustrative e il calcolo sommario di  spesa.  Il
          progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il
          progetto di fattibilita',  individuando,  anche  attraverso
          indagini diagnostiche e  conoscitive  multidisciplinari,  i
          fattori di degrado e i metodi di  intervento.  Il  progetto
          esecutivo indica,  nel  dettaglio,  le  esatte  metodologie
          operative,  i  materiali  da  utilizzare  e  le   modalita'
          tecnico-esecutive degli interventi ed  e'  elaborato  sulla
          base  di  indagini  dirette  ed  adeguate  campionature  di
          intervento,  giustificate   dall'unicita'   dell'intervento
          conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano
          di monitoraggio e manutenzione. 
              4. I lavori di  cui  al  comma  3  e  quelli  di  scavo
          archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli  relativi  al
          verde storico di cui all'art. 10, comma 4, lettera  f)  del
          codice dei beni culturali e del paesaggio  sono  appaltati,
          di regola, sulla base di un progetto esecutivo. 
              5.  Qualora  il  responsabile  unico  del  procedimento
          accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero
          il suo stato di conservazione, sono tali da non  consentire
          l'esecuzione di analisi  e  rilievi  esaustivi  o  comunque
          presentino soluzioni determinabili solo in  corso  d'opera,
          puo' prevedere l'integrazione della progettazione in  corso
          d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente
          copertura nel quadro economico. 
              6. La direzione dei lavori, il  supporto  tecnico  alle
          attivita' del responsabile unico  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente   alla   formazione   del   programma
          triennale, nonche' l'organo  di  collaudo,  comprendono  un
          restauratore di beni culturali qualificato ai  sensi  della
          normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori,
          altri professionisti di cui all'art. 9-bis del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio  con  esperienza  almeno
          quinquennale  e  in  possesso  di   specifiche   competenze
          coerenti con l'intervento.».