Art. 19. Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2018. 2. Fino alla data del 30 giugno 2018 continuano a trovare applicazione le disposizioni del Provvedimento adottato dalla Consob con delibera n. 17836 del 28 giugno 2011. 3. Ai fini dell'art. 6, comma 4, la prima autovalutazione dei rischi dovra' essere inviata alla Consob: entro il 15 gennaio 2019, dalle societa' di revisione che hanno chiuso o chiuderanno l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018; entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, dalle societa' di revisione che chiuderanno il bilancio di esercizio dopo il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018.