(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 18)
                              Art. 18. 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto  ad  astenersi  dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un  periodo  massimo
di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale  di
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di  protezione
certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita',  la  dipendente  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto per il congedo  di  maternita',  secondo  la  disciplina  di
riferimento. 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del  congedo  su  base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al  comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma  9.  La  fruizione  su  base
oraria  avviene  in  misura  pari  alla   meta'   dell'orario   medio
giornaliero del mese immediatamente precedente a  quello  in  cui  ha
inizio il congedo. 
    6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno a  tempo  parziale  secondo  la  disciplina  di
riferimento. Il rapporto a tempo parziale e'  nuovamente  trasformato
in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 
    7. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta  comunicazione  l'amministrazione   di   appartenenza,   nel
rispetto  delle  norme  in  materia  di  riservatezza,   dispone   il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento
giuridico. 
    8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con
l'aspettativa per motivi personali e  familiari  per  un  periodo  di
ulteriori  trenta  giorni.  Le  amministrazioni,   ove   non   ostino
specifiche   esigenze   di   servizio,   agevolano   la   concessione
dell'aspettativa, anche in  deroga  alle  previsioni  in  materia  di
cumulo delle aspettative. 
    9.  Il  personale  docente  delle  istituzioni   scolastiche   ed
educative e dell'AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo
su base giornaliera.