Art. 19 
 
Ruolo della comunita' scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9,  11  e
  17, legge    225/1992;    Articolo     5,     commi     3-bis     e
  3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001) 
 
  1.  La  comunita'  scientifica  partecipa  al  Servizio   nazionale
mediante l'integrazione nelle attivita' di protezione civile  di  cui
all'articolo 2 di conoscenze e prodotti  derivanti  da  attivita'  di
ricerca e innovazione, anche gia' disponibili, che abbiano  raggiunto
un livello di maturazione e  consenso  riconosciuto  dalla  comunita'
scientifica secondo le prassi in  uso,  anche  frutto  di  iniziative
promosse dall'Unione europea e  dalle  Organizzazioni  internazionali
anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali. 
  2. La partecipazione di cui al comma  1  si  realizza  mediante  le
seguenti attivita': 
    a) attivita' ordinarie  e  operative  condotte  in  favore  delle
componenti del Servizio nazionale  che  includono,  tra  l'altro,  il
monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo  sviluppo  di  banche
dati e ogni altra attivita' utile per la gestione delle  emergenze  e
la previsione e prevenzione  dei  rischi  che  fornisca  prodotti  di
immediato utilizzo; 
    b) attivita' di sperimentazione propedeutiche alle  attivita'  di
cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi  scientifici  e
di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine; 
    c)  ricerca  finalizzata  propedeutica  alla   realizzazione   di
prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo
studio dei relativi scenari; 
    d)  collaborazione  nelle  attivita'  di  predisposizione   della
normativa tecnica di interesse.