Art. 19 
 
             Rilevamento precoce ed eradicazione rapida 
 
  1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
interessate comunicano, senza indugio, al Ministero  e  all'ISPRA  il
rilevamento precoce: 
    a) della comparsa sul proprio  territorio  o  parte  di  esso  di
esemplari  di  specie  esotiche  invasive  di  rilevanza  unionale  o
nazionale la cui presenza non  era  fino  a  quel  momento  nota  nel
proprio territorio o parte di esso; 
    b) della ricomparsa sul proprio territorio o  parte  di  esso  di
esemplari  di  specie  esotiche  invasive  di  rilevanza  unionale  o
nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione. 
  2. Il Ministero  effettua  la  notifica  alla  Commissione  europea
prevista  dall'articolo  16,  paragrafo  2,  del  regolamento  e   le
comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed
informa le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  del
rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto  salvo  quanto  disposto
all'articolo 20, il Ministero, senza indugio  e  comunque  entro  tre
mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida,  con
il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni  e  le  province  autonome
interessate  dalla  presenza  della  specie  e,  ove  opportuno,   il
Ministero della salute  e  il  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali. Le misure sono  da  considerarsi  connesse  e
necessarie  al   mantenimento   in   uno   stato   di   conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e  successive
modificazioni. 
  3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli  enti
gestori delle aree protette nazionali: 
    a) applicano le misure di eradicazione  rapida,  avvalendosi,  se
del caso, della collaborazione di altre amministrazioni,  che  devono
svolgere le attivita'  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati; 
    b)  assicurano  l'eliminazione  completa   e   permanente   della
popolazione di specie esotica invasiva  risparmiando  agli  esemplari
oggetto di eradicazione  dolore,  angoscia  o  sofferenza  evitabili,
limitando l'impatto sulle specie  non  destinatarie  delle  misure  e
sull'ambiente e tenendo in  debita  considerazione  la  tutela  della
salute   pubblica   e   della   sanita'   animale,   del   patrimonio
agro-zootecnico e dell'ambiente; 
    c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure
nonche'  ai  risultati  conseguiti  nel  corso  delle  attivita'   di
eradicazione degli esemplari. 
  4. Le autorita' competenti per territorio adottano i  provvedimenti
necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in  cui  sia
richiesto dagli interventi  di  eradicazione  degli  esemplari  della
specie esotica invasiva. 
  5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA: 
    a)  valuta  l'efficacia  delle  misure  di  eradicazione   e   le
informazioni sull'eradicazione degli esemplari; 
    b)  stabilisce,  sentite  le  regioni  e  le  province   autonome
interessate, la conclusione delle misure di eradicazione; 
    c) trasmette alla Commissione europea  le  informazioni  previste
dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre
          1997, n. 357 recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE
          relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali   e
          seminaturali, nonche' della flora e della fauna  selvatiche
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23  ottobre  1997,  n.  248,
          S.O.