Art. 19 
 
         Controlli di sicurezza della navigazione da diporto 
 
  1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 26-bis. 
 
     Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche
direttive emanate entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  determina  le
modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza  della
navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di  evitare
duplicazioni di accertamenti a carico delle unita'  da  diporto,  con
particolar  riguardo  alla  stagione  balneare.  Il  Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  verifica  annualmente  l'attuazione
delle predette direttive. 
  2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi  delle  direttive  di
cui al comma 1, e'  istituito  un  sistema  di  controlli  di  natura
preventiva  che,  a  seguito  di  un  accertamento  favorevole  sulla
regolarita'  della  documentazione  di  bordo,  delle  dotazioni   di
sicurezza e  dei  titoli  abilitativi  al  comando  delle  unita'  da
diporto,  consente  di  evitare  durante  la  stagione  balneare   la
reiterazione di tali controlli,  restando  fermi  quelli  di  diversa
natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri
di ciascuna Forza di polizia. 
  3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento  relativo  ai
controlli in materia di sicurezza della navigazione da  diporto  sono
di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di  porto-guardia
costiera. 
  4. I controlli alle unita' da diporto  sono  svolti  anche  tramite
l'accesso  all'anagrafe  nazionale  delle  patenti  nautiche  di  cui
all'articolo 39-bis  del  presente  codice,  all'Archivio  telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981,  n.  121,
da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
al  Corpo  delle  Capitanerie   di   porto,   nei   limiti   previsti
dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23  maggio  2008,  n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
125. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          39-bis del decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171
          (Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6  della  legge  8
          luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 30 del  presente
          decreto  legislativo,  si  vedano  le  note   al   medesimo
          articolo. 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  1,
          dell'art. 9, della legge 1º  aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso ai dati  e  alle  informazioni  conservati  negli
          archivi  automatizzati  del  Centro  di  cui   all'articolo
          precedente e la loro  utilizzazione  sono  consentiti  agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza   e   ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia giudiziaria  delle  forze  di  polizia  debitamente
          autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo  art.
          11. 
              Omissis.». 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  1,
          dell'art. 8-bis, del decreto-legge 23 maggio  2008,  n.  92
          (Misure  urgenti  in  materia   di   sicurezza   pubblica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 125: 
              «Art.  8-bis  (Accesso  degli  ufficiali  e  agenti  di
          polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie
          di  porto  al  Centro  elaborazione  dati   del   Ministero
          dell'interno). - 1.  Gli  ufficiali  e  agenti  di  polizia
          giudiziaria appartenenti  al  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei  trasporti
          marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del
          Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'art.  9
          della legge 1° aprile 1981, n.  121,  in  deroga  a  quanto
          previsto dallo  stesso  articolo,  limitatamente  a  quelli
          correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere,
          altresi',  abilitato  all'inserimento  presso  il  medesimo
          Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti. 
              Omissis.».