Art. 19 Interventi finanziari 1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica».
Note all'art. 19: - Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 14.