Art. 19 
 
 
                        Interventi finanziari 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15  gennaio  1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.
82, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «A  tali  interventi
finanziari  non  si  applicano  le  norme  vigenti  in   materia   di
tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo modificato dalla  legge  qui  pubblicata
          dell'art. 17 del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,
          n. 82, vedi nelle note all'art. 14.