Art. 19 Dotazione organica dell'Agenzia 1. Alla data dell'inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia sara' pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Agecontrol S.p.A. effettivamente immessi in ruolo presso l'Agenzia. La dotazione organica e' ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari al 50 per cento delle unita' di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo e le corrispondenti facolta' assunzionali non possono essere utilizzate dall'Agenzia. 2. La dotazione organica finale e' quella risultante al termine del triennio di cui al comma 1. 3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia e' disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'istituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 17. - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.