Art. 190 
 
   Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita' 
 
                   (art. 165, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il registro di contabilita' e' firmato dall'esecutore,  con  o
senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 
    2. Nel caso  in  cui  l'esecutore,  non  firmi  il  registro,  e'
invitato a farlo entro il termine perentorio di  quindici  giorni  e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto,  se  ne  fa  espressa
menzione nel registro. 
    3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione
e  la  quantificazione  non  siano   possibili   al   momento   della
formulazione della stessa, egli esplica, a  pena  di  decadenza,  nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando  nel
registro le corrispondenti domande  di  indennita'  e  indicando  con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le  ragioni
di ciascuna domanda. 
    4. Il direttore  dei  lavori,  nei  successivi  quindici  giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se  il  direttore  dei
lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie  deduzioni  e
non consente alla stazione appaltante  la  percezione  delle  ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,, incorre  in
responsabilita' per le somme che, per tale  negligenza,  la  stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 
    5. Nel caso in cui l'esecutore non ha  firmato  il  registro  nel
termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva,  ma  senza
esplicare le sue riserve nel modo  e  nel  termine  sopraindicati,  i
fatti  registrati   si   intendono   definitivamente   accertati,   e
l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque  termine  e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 
    6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile  una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore  dei  lavori  puo'
registrare in partita provvisoria  sui  libretti,  e  di  conseguenza
sugli ulteriori documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione  definitiva  delle  categorie  di
lavorazioni interessate vengono  portate  in  detrazione  le  partite
provvisorie.