(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 190)
 
                              Art. 190 
 
                  (Forma e contenuto dell'appello) 
 
 
  1. L'appello si propone con  citazione  contenente  le  indicazioni
prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato. 
 
 
  2.   La   motivazione   dell'appello   deve   contenere,   a   pena
d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni  in  fatto  e  in
diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: 
 
 
  a) dei capi della  decisione  che  si  intende  appellare  e  delle
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta
dal giudice di primo grado; 
 
 
  b) delle circostanze da cui deriva  la  violazione  della  legge  e
della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 
 
 
  3.  L'atto  di  appello  deve  contenere  l'istanza  di  fissazione
dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di
inammissibilita', da un avvocato ammesso  al  patrocinio  innanzi  la
Corte di cassazione. 
 
 
  4.  La  proposizione  dell'appello  sospende   l'esecuzione   della
sentenza impugnata salvo quanto  previsto  dall'articolo  169  per  i
giudizi pensionistici. 
 
 
  5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte,  quando  vi
siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre,  con
ordinanza  motivata,  sentite  le  parti,   che   la   sentenza   sia
provvisoriamente esecutiva. 
 
 
  6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il
quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione  delle
parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e  del  decreto  sono
notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.