(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 192)
 
                              Art. 192 
 
                  (Riserva facoltativa di appello) 
 
 
  1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6,  lettera
d), l'appello puo' essere differito qualora la parte  soccombente  ne
faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare. 
 
 
  2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma  1,  l'appello
e' proposto unitamente a quello contro la sentenza che  definisce  il
giudizio o con quello che venga proposto, dalla  stessa  o  da  altra
parte,  contro  altra  sentenza  successiva  che  non  definisca   il
giudizio. 
 
 
  3. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva  di
effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti
sia proposto immediatamente appello. 
 
 
  4. Quando sia stato proposto appello  immediato  contro  una  delle
sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il  giudice
d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e  alle
questioni, rispetto  alle  quali  il  giudice  di  primo  grado,  non
definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione
dell'istruzione.