Art. 192 (Riserva facoltativa di appello) 1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), l'appello puo' essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare. 2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello e' proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. 3. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello. 4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.