(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 193)
 
                              Art. 193 
 
                    (Nuove domande ed eccezioni) 
 
 
  1. Nel giudizio  di  appello  non  possono  essere  proposte  nuove
domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte,
sono dichiarate inammissibili d'ufficio. 
 
 
  2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi  e  gli  accessori
maturati dopo la sentenza  impugnata,  nonche'  il  risarcimento  dei
danni subiti dopo la sentenza stessa.