Art. 193 (Nuove domande ed eccezioni) 1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio. 2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.