(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 194)
 
                              Art. 194 
 
                   (Nuovi documenti e nuove prove) 
 
 
  1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di  prova  e
non possono essere prodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  la  parte
dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo
grado per causa ad essa non imputabile.