Art. 195 
 
                  Certificato per pagamento di rate 
 
                   (art. 169, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.   Quando   per   l'ammontare   delle   lavorazioni   e   delle
somministrazioni eseguite e' dovuto  il  pagamento  di  una  rata  di
acconto, il responsabile del procedimento rilascia,  nel  piu'  breve
tempo possibile  e  comunque  non  oltre  il  termine  stabilito  dal
contratto, apposito certificato  compilato  sulla  base  dello  stato
d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.  Esso  e'  inviato
alla  stazione  appaltante  in  originale  ed  in  due   copie,   per
l'emissione del mandato di pagamento. 
    2. Ogni certificato di  pagamento  emesso  dal  responsabile  del
procedimento e' annotato nel registro di contabilita'.