Art. 196 
 
Disposizioni  in  materia   di   documento   unico   di   regolarita'
            contributiva in sede di esecuzione dei lavori 
 
    1. Le casse edili, in base all'accordo di livello  nazionale  tra
le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto  collettivo  nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile,
ed il Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,
verificano la regolarita' contributiva e assumono i dati, forniti dal
direttore dei  lavori,  relativi  all'incidenza  della  mano  d'opera
riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo  cantiere
sede di esecuzione del contratto. Della  regolarita'  contributiva  e
della congruita' della manodopera relativa all'intera prestazione  e'
dato atto nel documento unico  di  regolarita'  contributiva  di  cui
all'articolo 6, comma 3, lettera e).