(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 196)
 
                              Art. 196 
 
                   (Improcedibilita' dell'appello) 
 
 
  1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione,  benche'
si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa  ad  una
successiva  udienza  della  quale  la  segreteria  da'  comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.