Art. 196 (Improcedibilita' dell'appello) 1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.