(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 197)
 
                              Art. 197 
 
                      (Trattazione e decisione) 
 
 
  1. Per la trattazione e la decisione del  giudizio  in  appello  si
osservano le norme di cui al Titolo III  della  Parte  II  in  quanto
applicabili. 
 
 
  2. Il giudice d'appello,  se  dispone  l'assunzione  di  una  prova
oppure  la  rinnovazione  totale  o  parziale  dell'assunzione   gia'
avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle
quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede
a norma dell'articolo 99.