Art. 2
            Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi

  1.  Al  comma  9  dell'articolo  5 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  agosto  1993,  n. 412, primo capoverso, le parole da:
"Gli  edifici"  a:  "UNI  7129"  sono sostituite dalle seguenti: "Gli
impianti  termici  siti  negli  edifici  costituiti  da  piu'  unita'
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie
o  sistemi  di  evacuazione  dei  prodotti di combustione, con sbocco
sopra   il   tetto   dell'edificio   alla   quota   prescritta  dalla
regolamentazione tecnica vigente.".
  2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
"Fatte  salve"  a:  "tetto dell'edificio", e sostituito dal seguente:
"Fatte  salve  diverse  disposizioni  normative,  ivi comprese quelle
contenute   nei   regolamenti   edilizi   locali  e  loro  successive
modificazioni,  le disposizioni del presente comma possono non essere
applicate  in  caso  di  mera  sostituzione  di  generatori di calore
individuali  e  nei  seguenti casi, qualora si adottino generatori di
calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione,
appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica
UNI EN 297:
    singole  ristrutturazioni  di  impianti  termici individuali gia'
esistenti,  siti  in  stabili  plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale  non  dispongano  gia' di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione  dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto
dell'edificio,  funzionali  ed  idonei  o  comunque  adeguabili  alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
    nuove  installazioni  di impianti termici individuali in edificio
assoggettato  dalla  legislazione  nazionale  o  regionale  vigente a
categorie  di  intervento  di  tipo conservativo, precedentemente mai
dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista
camino,  canna  fumaria  o  sistema di evacuazione fumi funzionale ed
idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.".