Art. 2.
  1.  All'articolo  1  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b)  a  tutte  le  pratiche  che  implicano  un  rischio dovuto a
radiazioni  ionizzanti  provenienti  da una sorgente artificiale o da
una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o
siano  stati  trattati  per  le loro proprieta' radioattive fissili o
fertili e cioe':
      1)  alla  produzione,  trattamento,  manipolazione, detenzione,
deposito,  trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio,
cessazione  della  detenzione,  raccolta  e  smaltimento  di  materie
radioattive;
      2) al funzionamento di macchine radiogene;
      3)  alle  lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina
di cui al capo IV;".
    b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
  "b-bis)  alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai
punti  1,  2  e  3  che implicano la presenza di sorgenti naturali di
radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;
  b-ter)  agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare
o   in   caso  di  esposizione  prolungata  dovuta  agli  effetti  di
un'emergenza  oppure  di una pratica o di un'attivita' lavorativa non
piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon
nelle  abitazioni  o  al  fondo, naturale di radiazione, ossia non si
applica  ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla
radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione
in  superficie  ai  radionuclidi  presenti nella crosta terrestre non
perturbata.  Dal  campo di applicazione sono escluse le operazioni di
aratura,  di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita'
agricole  o  di  costruzione,  fuori dei casi in cui dette operazioni
siano  svolte  nell'ambito  di  interventi  per  il recupero di suoli
contaminati con materie radioattive.";
    d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis.  In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le
condizioni  di  applicazione  sono  quelle fissate negli allegati 1 e
1-bis.
  2-ter.  Con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1
e  3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di
azione  di  cui  all'allegato  1-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in
base  alle  indicazioni  dell'Unione  europea  e  agli sviluppi della
tecnica.".
 
Note all'art. 2:
    - Per il decreto legislativo n. 230, del 17 marzo 1995, vedi note
alle premesse.
    - L'art. 1 come modificato dal presente decreto cosi' recita:
    "Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Le  disposizioni del
presente decreto si applicano:
      a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli
impianti nucleari;
      b) a  tutte  le  pratiche  che  implicano  un  rischio dovuto a
radiazioni  ionizzanti  provenienti  da una sorgente artificiale o da
una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o
siano  stati  trattati  per  le loro proprieta' radioattive fissili o
fertili e cioe':
      1)  alla  produzione,  trattamento,  manipolazione, detenzione,
deposito,  trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio,
cessazione  della  detenzione,  raccolta  e  smaltimento  di  materie
radioattive;
      2) al funzionamento di macchine radiogene;
      3)  alle  lavorazaoni minerarie secondo la specifica disciplina
di cui al capo IV;
    b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai
punti  1,  2  e  3  che implicano la presenza di sorgenti naturali di
radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;
    b-ter)  agli  interventi  in  caso  di  emergenza  radiologica  o
nucleare  o  in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di
un'emergenza oppure di una pratica o di un'anattivita' lavorativa non
piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.
    1-bis.  Il  presente  decreto  non  si applica all'esposizione al
radon  nelle  abitazioni o al fondo naturale di radiazione, ossia non
si  applica  ne'  ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne'
alla   radiazione   cosmica   presente  al  livello  del  suolo,  ne'
all'esposizione  in  superficie ai radionuclidi presenti nella crosta
terrestre  non  perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le
operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso
di  attivita'  agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette
operazioni  siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di
suoli contaminati con materie radiottive.
    2.  Le  condizioni  per  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente   decreto  definite  nell'allegato  I  sono  aggiornate,  in
relazione   agli   sviluppi   della   tecnica  ed  alle  direttive  e
raccomandazioni  dell'Unione  europea, con decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei Ministri dell'ambiente e
della  sanita',  di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e
per   la  funzione  pubblica,  sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la
protezione   dell'ambiente   (ANPA),   l'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore
di  sanita'  (ISS)  e  la  Conferenza  Stato  regioni. Con gli stessi
decreti  sono  altresi' individuate, in relazione agli sviluppi della
tecnica  ed  alle  direttive  e  raccomandazioni dell'Unione europea,
specifiche  modalita'  di  applicazione  per  attivita'  e situazioni
particolari,  tra  le  quali  quelle  che  comportano  esposizioni  a
sorgenti naturali di radiazioni.
    2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le
condizioni  di  applicazione  sono  quelle fissate negli allegati I e
I-bis.
    2-ter.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare ente i termini di applicazione dell'art. 10-ter, commi 1 e 3,
secondo  la  procedura  di  cui  al  comma 2, i valori dei livelli di
azione  di  cui  all'allegato  1-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in
base  alle  indicazioni  dell'Unione  europea  e  agli sviluppi della
tecnica.".