Art. 2.
1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione e al Protocollo
di  cui  all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore,   in   conformita'   a   quanto   disposto,  rispettivamente,
dall'articolo 33 della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.