Art. 2. 1. Nell'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "classificazione del lavoratore in categoria A sono sostituite dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come esposto". 2. Nell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole "all'Ispettorato medico centrale" sono sostituite dalle seguenti: "all'ISPESL". 3. Nell'articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "Nel caso in cui lavoratori o individui" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui individui".
Note all'art. 2: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. - Si riporta qui di seguito l'art. 68-bis, comma 1, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "1. Su motivata richiesta di autorita' competenti anche di altri Paesi appartenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti Paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorita' o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorita' o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessita' di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore come esposto, oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore". - Si riporta qui' di seguito l'art. 81, comma 4, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attivita' d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'art. 90, all'ISPESL che assicurera' la loro conversazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3." - Si riporta qui di seguito l'art. 115-ter, comma 4, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "4. Nel caso in cui individui dei gruppi di riferimento della popolazione possono ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'art. 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'art. 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'art. 115-quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorita' di cui all'art. 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani di intervento".