Art. 2.
  1.  Nell'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n.  241,  le  parole:  "classificazione del lavoratore in categoria A
sono  sostituite dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come
esposto".
  2.  Nell'articolo  81,  comma  4,  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n.  241,  le parole "all'Ispettorato medico centrale" sono sostituite
dalle seguenti: "all'ISPESL".
  3. Nell'articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n.  241,  le  parole:  "Nel  caso in cui lavoratori o individui" sono
sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui individui".
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230,  come modificato dal decreto legislativo 26
          maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse.
              - Si riporta qui di seguito l'art. 68-bis, comma 1, del
          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "1.  Su  motivata  richiesta  di autorita' competenti
          anche  di  altri  Paesi  appartenti all'Unione europea o di
          soggetti,  anche  di  detti  Paesi,  che  siano titolari di
          incarichi   di   sorveglianza   fisica   o   medica   della
          radioprotezione  del  lavoratore,  il  lavoratore trasmette
          alle  autorita'  o  ai  soggetti  predetti  le informazioni
          relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorita' o
          dei  soggetti  di  cui  sopra  deve  essere  motivata dalla
          necessita'   di   effettuare   le   visite   mediche  prima
          dell'assunzione  oppure  di  esprimere  giudizi  in  ordine
          all'idoneita'   a   svolgere  mansioni  che  comportino  la
          classificazione   del   lavoratore  come  esposto,  oppure,
          comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione
          del lavoratore".
              -  Si  riporta  qui' di seguito l'art. 81, comma 4, del
          suddetto   decreto,   cosi'  come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "4.  Entro  tre mesi dalla cessazione del rapporto di
          lavoro  o  dell'attivita' d'impresa comportante esposizione
          alle  radiazioni  ionizzanti  la  documentazione  di cui al
          comma  1,  lettere  d),  e)  ed  f) va consegnata al medico
          addetto  alla  sorveglianza  medica  che  provvede alla sua
          trasmissione,  unitamente  al documento di cui all'art. 90,
          all'ISPESL   che  assicurera'  la  loro  conversazione  nel
          rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3."
              -  Si  riporta  qui di seguito l'art. 115-ter, comma 4,
          del  suddetto  decreto,  cosi'  come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "4.   Nel   caso  in  cui  individui  dei  gruppi  di
          riferimento  della  popolazione possono ricevere, a seguito
          di  esposizioni potenziali in installazioni di cui all'art.
          29,   dosi   superiori  ai  livelli  determinati  ai  sensi
          dell'art.  115,  comma  2, le amministrazioni competenti al
          rilascio   del  nulla  osta  di  cui  all'art.  29  stesso,
          dispongono  l'inclusione  della  pratica  nei  piani di cui
          all'art.  115-quater,  comma 1. Le predette amministrazioni
          inseriscono,  a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla
          osta  e  inviano  copia  del  provvedimento  autorizzativo,
          insieme  a  tutte  le valutazioni relative alle esposizioni
          potenziali,  alle  autorita' di cui all'art. 115-quater, ai
          fini della predisposizione dei piani di intervento".