Art. 2.
                   (Comitato per il coordinamento
                         e il monitoraggio)

   1.  Al  testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, di seguito denominato
"testo  unico  di  cui  al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo
l'articolo 2, e' inserito il seguente:
   "Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) -
1.  E'  istituito  il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle  disposizioni  del  presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
   2.  Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del  Consiglio  dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del  Consiglio  dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
ai  temi  trattati  in  ciascuna  riunione  in numero non inferiore a
quattro  e  da  un  presidente  di  regione  o  di provincia autonoma
designato  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni e delle
province autonome.
   3.  Per  l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
e'  istituito  un  gruppo  tecnico  di  lavoro  presso  il  Ministero
dell'interno,  composto  dai  rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari  regionali,  per  le  pari  opportunita', per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri  degli  affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle
attivita'   produttive,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e   forestali,   per   i   beni   e  le  attivita'  culturali,  delle
comunicazioni,  oltre  che  da un rappresentante del Ministro per gli
italiani  nel  mondo  e  da  tre  esperti  designati dalla Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281.  Alle  riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame,  possono  essere  invitati  anche rappresentanti di ogni altra
pubblica    amministrazione    interessata    all'attuazione    delle
disposizioni  del  presente  testo  unico, nonche' degli enti e delle
associazioni  nazionali  e  delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
   4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il  Ministro  degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il  Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita'
di  coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri".
 
             Note all'art. 2:
                 -  Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo
          dell'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
                 "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
                 -  Per  il  testo  vigente dell'art. 3, comma 1, del
          decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note
          all'art. 3.
                 -  Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo
          vigente  dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
                 "1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".