(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 2)
                               Art. 2 
                            (Definizioni) 
 
 
   1. Nell'applicazione del presente  codice  si  tiene  conto  delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia
di  trattamento  dei  dati  personali  e,   in   particolare,   delle
disposizioni citate nel  preambolo.  Ai  medesimi  fini  si  intende,
altresi': 
   a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente  o
associazione,  abbia  responsabilita'  di   controllare,   acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici,  correnti
o  di  deposito  della  pubblica  amministrazione,  archivi   privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4; 
   b) per "utente", chiunque chieda di accedere o  acceda  per  scopi
storici a documenti contenenti dati personali,  anche  per  finalita'
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di  articoli,  saggi  e
altre manifestazioni del pensiero; 
   c) per  "documento",  qualunque  testimonianza  scritta,  orale  o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.