Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  si  applicano le
seguenti definizioni:
    a)   "sperimentazione   clinica";   qualsiasi   studio  sull'uomo
finalizzato   a   scoprire   o   verificare   gli   effetti  clinici,
farmacologici  e/o  altri  effetti  farmacodinamici  di  uno  o  piu'
medicinali sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazione avversa
ad   uno   a   piu'   medicinali   sperimentali,   e/o   a  studiarne
l'assorbimento,  la  distribuzione,  il metabolismo e l'eliminazione,
con  l'obiettivo  di  accertarne la sicurezza e/o l'efficacia. Questa
definizione  include  le  sperimentazioni  cliniche  effettuate in un
unico  centro o in piu' centri, solo in Italia o anche in altri Stati
membri dell'Unione europea;
    b)  "sperimentazione  clinica  multicentrica": la sperimentazione
clinica  effettuata  in  base  ad  un  unico protocollo in piu' di un
centro e che pertanto viene eseguita da piu' sperimentatori; i centri
in  cui si effettua la sperimentazione possono essere ubicati solo in
Italia,  oppure  anche  in  altri Stati dell'Unione europea e/o Paesi
terzi;
    c) "sperimentazione non interventistica (studio osservazionale)":
uno  studio  nel  quale  i  medicinali  sono  prescritti  secondo  le
indicazioni    dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio.
L'assegnazione  del  paziente a una determinata strategia terapeutica
non  e'  decisa  in  anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma
rientra  nella  normale pratica clinica e la decisione di prescrivere
il  medicinale  e'  del  tutto indipendente da quella di includere il
paziente  nello  studio. Ai pazienti non si applica nessuna procedura
supplementare  di  diagnosi  o monitoraggio, e per l'analisi dei dati
raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici;
    d)  "medicinale  sperimentale":  una  forma  farmaceutica  di  un
principio   attivo   o   di   un  placebo  saggiato  come  medicinale
sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica compresi
i   prodotti   che   hanno   gia'   ottenuto   un'autorizzazione   di
commercializzazione  ma  che  sono  utilizzati  o  preparati (secondo
formula  magistrale  o  confezionati)  in  forme  diverse  da  quella
autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate
o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;
    e)  "promotori  della  sperimentazione":  una  persona, societa',
istituzione  oppure  un organismo che si assume la responsabilita' di
avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;
    f)  "sperimentatore":  un  medico o un odontoiatra qualificato ai
fini   delle   sperimentazioni,  responsabile  dell'esecuzione  della
sperimentazione  clinica  in un dato centro. Se la sperimentazione e'
svolta da un gruppo di persone nello stesso centro, lo sperimentatore
responsabile del gruppo e' definito "sperimentatore principale";
    g) "dossier per lo sperimentatore": la raccolta di dati clinici e
non   clinici   sul   medicinale   o   sui   medicinali  in  fase  di
sperimentazione  che  sono  pertinenti  per  lo  studio  dei medesimi
nell'uomo;
    h)   "protocollo":   il   documento   in  cui  vengono  descritti
l'obiettivo  o  gli  obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli
aspetti  statistici  e  l'organizzazione  della  sperimentazione,  il
termine  "protocollo" comprende il protocollo, le versioni successive
e le modifiche dello stesso;
    i)  "soggetto":  la  persona  che partecipa a una sperimentazione
clinica,  sia come destinataria del medicinale in sperimentazione sia
come controllo;
    l) "consenso informato": la decisione di un soggetto candidato ad
essere  incluso  in  una  sperimentazione, scritta, datata e firmata,
presa spontaneamente, dopo esaustiva informazione circa la natura, il
significato,  le conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopo
aver ricevuto la relativa documentazione appropriata. La decisione e'
espressa  da  un soggetto capace di dare il consenso, ovvero, qualora
si  tratti  di  una  persona  che  non  e' in grado di farlo, dal suo
rappresentante  legale  o  da  un'autorita',  persona o organismo nel
rispetto  delle  disposizioni  normative  vigenti  in  materia. Se il
soggetto non e' in grado di scrivere, puo' in via eccezionale fornire
un  consenso orale alla presenza di almeno un testimone, nel rispetto
della normativa vigente;
    m)  "comitato  etico":  un  organismo  indipendente,  composto da
personale  sanitario e non, che ha la responsabilita' di garantire la
tutela  dei  diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in
sperimentazione  e  di  fornire  pubblica  garanzia  di  tale tutela,
esprimendo,  ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione,
sull'idoneita'   degli   sperimentatori,   sulla   adeguatezza  delle
strutture  e  sui  metodi  e  documenti  che  verranno  impiegati per
informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato;
    n)  "ispezione":  svolgimento da parte del Ministero della salute
e/o di autorita' regolatorie di altri Stati di un controllo ufficiale
dei  documenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per
la  garanzia di qualita' e di qualsiasi altra risorsa che le predette
autorita'  giudicano pertinenti. L'ispezione puo' svolgersi presso il
centro  di  sperimentazione,  presso le strutture del promotore della
sperimentazione  e/o presso le strutture di organizzazioni di ricerca
a  contratto,  oppure  in  altri  luoghi ritenuti appropriati da tali
Autorita';
    o)  "evento  avverso":  qualsiasi  evento  clinico dannoso che si
manifesta   in   un  paziente  o  in  un  soggetto  coinvolto  in  un
sperimentazione  clinica  cui e' stato somministrato un medicinale, e
che   non   ha   necessariamente   un  rapporto  causale  con  questo
trattamento;
    p)  "reazione avversa": qualsiasi reazione dannosa e indesiderata
a  un medicinale in fase di sperimentazione, a prescindere dalla dose
somministrata;
    q)  "evento  avverso  serio  o reazione avversa seria": qualsiasi
evento  avverso  o reazione avversa che, a prescindere dalla dose, ha
esito  nella morte o mette in pericolo la vita del soggetto, richiede
un  ricovero  ospedaliero  o  prolunga una degenza in ospedale, o che
determina  invalidita'  o  incapacita' gravi o prolungate, o comporta
un'anomalia congenita o un difetto alla nascita;
    r)  "reazione avversa inattesa": una reazione avversa di natura o
gravita'  non  prevedibili  in  base  alle  informazioni  relative al
prodotto   (per  esempio  a  quelle  riportate  nel  dossier  per  lo
sperimentatore se il prodotto e' in sperimentazione o, nel caso di un
prodotto   autorizzato,   nella   scheda  delle  caratteristiche  del
prodotto);
    s)   "centro   collaboratore":   centro,   ove   non   opera   lo
sperimentatore  coordinatore,  che  partecipa  ad una sperimentazione
multicentrica;
    t) "Autorita' competente":
      1)  il  direttore  generale  o il responsabile legale, ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  normative,  delle  strutture  sanitarie
pubbliche  o  delle  strutture  equiparate  a  quelle pubbliche, come
individuate  con  decreto del Ministro della salute, ove si svolge la
sperimentazione clinica;
      2) Il Ministero della salute nei casi di cui:
        a)  al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 5
dell'articolo 9;
        b) ai medicinali elencati al comma 6 dell'articolo 9;
      3)  L'Istituto  superiore  di  sanita',  nei casi di farmaci di
nuova  istituzione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 43.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  21 settembre  2001,  n.  439,  vedi  note  alle
          premesse.