Art. 2. Abrogazioni 1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, le parole: «un residuo secco non inferiore a gr 10 ed» sono soppresse. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 1958, n. 719, sono altresi' abrogati: a) all'articolo 4, il sesto comma; b) all'articolo 5, il terzo comma; c) all'articolo 6, il terzo comma; d) all'articolo 7, il secondo comma.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 4. - Le bibite analcooliche, vendute con il nome, di uno o piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione. Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta. L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, consentita soltanto alle bibite analcoliche preparate con succo di «arancio» o «limone» o «mandarino». E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione. Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc, un contenuto di succo naturale non inferiore a gr 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta. (comma abrogato).». - Il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 5. - Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione. Alle bibite di cui al presente articolo e' consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama. (comma abrogato).». - Il testo dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 6. - La denominazione «gassosa» e' riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone. E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa.». (comma abrogato).». - Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, citato nelle premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 7. - Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento. (comma abrogato).».