Art. 2.
                             Abrogazioni

  1.  All'articolo  4, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  19 maggio  1958, n. 719, le parole: «un residuo secco non
inferiore a gr 10 ed» sono soppresse.
  2.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica del 1958, n. 719,
sono altresi' abrogati:
    a) all'articolo 4, il sesto comma;
    b) all'articolo 5, il terzo comma;
    c) all'articolo 6, il terzo comma;
    d) all'articolo 7, il secondo comma.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  4,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19 maggio  1958,  n.  719,  citato nelle
          premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              «Art. 4. - Le bibite analcooliche, vendute con il nome,
          di  uno  o  piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il
          limone,  il  mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e
          simili)  o  recanti  denominazioni  che  a  tali  frutta si
          richiamino,  debbono essere preparate con il succo naturale
          concentrato  o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle
          frutta di cui alla denominazione.
              Le  bibite  analcooliche preparate con il succo di piu'
          specie  di  frutta debbono riportare sulle etichette i nomi
          delle relative frutta.
              L'aggiunta,  senza obbligo di specificazione di succhi,
          di  estratti  o  di  essenze naturali provenienti da agrumi
          diversi  da  quello  di  cui alla denominazione, consentita
          soltanto  alle  bibite  analcoliche  preparate con succo di
          «arancio» o «limone» o «mandarino».
              E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali
          provenienti  da  altre  parti  delle frutta impiegate nella
          preparazione.
              Le  bibite  di  cui al presente articolo debbono avere,
          per  ogni  100  cc,  un  contenuto  di  succo  naturale non
          inferiore  a  gr 12  o della quantita' equivalente di succo
          concentrato  o  liofilizzato  o  sciroppato. La percentuale
          complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla
          etichetta.
              (comma abrogato).».
              -  Il  testo  dell'art.  5,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19 maggio  1958,  n.  719,  citato nelle
          premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              «Art.  5. - Le  bibite analcooliche vendute con il nome
          di  un  frutto  non  a  succo,  ivi compreso il cedro ed il
          chinotto,  o  con  il  nome  della relativa pianta, debbono
          essere  preparate  con  sostanze  provenienti  dal frutto o
          dalla pianta di cui alla denominazione.
              Alle  bibite  di cui al presente articolo e' consentita
          l'aggiunta  di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti
          ed  amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a
          cui la denominazione si richiama.
              (comma abrogato).».
              -  Il  testo  dell'art.  6,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19 maggio  1958,  n.  719,  citato nelle
          premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              «Art. 6. - La denominazione «gassosa» e' riservata alla
          bibita  incolore  preparata  con  acqua potabile gassata ed
          edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido
          citrico, acido tartarico ed essenza di limone.
              E'  vietata  l'aggiunta  di  sostanze  coloranti  nella
          preparazione della gassosa.».
              (comma abrogato).».
              -  Il  testo  dell'art.  7,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19 maggio  1958,  n.  719,  citato nelle
          premesse, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              «Art.   7. - Le   bibite   analcooliche   vendute   con
          denominazioni  di  fantasia,  o  comunque diverse da quelle
          previste   nei  precedenti  articoli  4,  5  e  6,  debbono
          rispondere  alle  disposizioni  di  carattere  generale del
          presente regolamento.
              (comma abrogato).».