Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  sostanze:  gli  elementi  chimici e loro composti, escluse le
sostanze  radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230,  e  gli  organismi  geneticamente  modificati  di cui ai decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
    b) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attivita'  umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua  o  nel  suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla  qualita'  dell'ambiente,  causare  il  deterioramento  di  beni
materiali,   oppure   danni   o  perturbazioni  a  valori  ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
    c) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o
piu'  attivita'  elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attivita'
accessoria,  che  siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte
nel   luogo   suddetto   e   possano   influire   sulle  emissioni  e
sull'inquinamento;
    d)  impianto  esistente:  un  impianto  che, al 10 novembre 1999,
aveva   ottenuto   tutte   le  autorizzazioni  ambientali  necessarie
all'esercizio,   o   il   provvedimento  positivo  di  compatibilita'
ambientale,  o  per  il  quale  a  tale  data  erano state presentate
richieste  complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per  il  suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
    e)  impianto  nuovo: un impianto che non ricade nella definizione
di impianto esistente;
    f) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi
o  diffuse  dell'impianto,  di  sostanze, vibrazioni, calore o rumore
nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
    g)  valori  limite  di emissione: la massa espressa in rapporto a
determinati  parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello
di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi
di  tempo.  I valori limite di emissione possono essere fissati anche
per   determinati   gruppi,   famiglie   o   categorie  di  sostanze,
segnatamente  quelle  di  cui  all'allegato  III.  I valori limite di
emissione   delle  sostanze  si  applicano  di  norma  nel  punto  di
fuoriuscita  delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione
non  devono  essere  considerate  eventuali  diluizioni.  Per  quanto
concerne  gli  scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione
di   depurazione   puo'   essere   preso   in   considerazione  nella
determinazione  dei  valori  limite  di  emissione  dell'impianto,  a
condizione   di   garantire  un  livello  equivalente  di  protezione
dell'ambiente  nel  suo insieme e di non portare a carichi inquinanti
maggiori  nell'ambiente,  fatto  salvo il rispetto delle disposizioni
del  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive
modificazioni;
    h)  norma  di qualita' ambientale: la serie di requisiti, inclusi
gli  obiettivi  di  qualita', che sussistono in un dato momento in un
determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito
nella normativa vigente in materia ambientale;
    i)  autorita'  competente:  il  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela  del  territorio  per  tutti gli impianti esistenti e nuovi di
competenza   statale  indicati  nell'allegato  V  o,  per  gli  altri
impianti,  l'autorita'  individuata,  tenendo  conto dell'esigenza di
definire  un  unico  procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma;
    l)  autorizzazione  integrata  ambientale:  il  provvedimento che
autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate
condizioni  che  devono  garantire  che  l'impianto  sia  conforme ai
requisiti   del   presente   decreto.   Un'autorizzazione   integrata
ambientale  puo'  valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che
siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
    m) modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche
o  del  suo  funzionamento  ovvero  un  suo  potenziamento  che possa
produrre conseguenze sull'ambiente;
    n)  modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo
un  parere motivato dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti
negativi  e  significativi  per gli esseri umani o per l'ambiente. In
particolare,  per ciascuna attivita' per la quale l'allegato I indica
valori  di  soglia,  e'  sostanziale una modifica che dia luogo ad un
incremento  del  valore di una delle grandezze, oggetto della soglia,
pari o superiore al valore della soglia stessa;
    o)  migliori  tecniche disponibili: la piu' efficiente e avanzata
fase  di  sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
indicanti  l'idoneita'  pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare  oppure,  ove  cio'  si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale  le  emissioni  e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel  determinare  le  migliori  tecniche  disponibili, occorre tenere
conto  in  particolare  degli  elementi  di  cui  all'allegato IV. Si
intende per:
      1)  tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate sia le modalita' di
progettazione,   costruzione,   manutenzione,  esercizio  e  chiusura
dell'impianto;
      2)  disponibili:  le  tecniche  sviluppate  su una scala che ne
consenta  l'applicazione  in condizioni economicamente e tecnicamente
valide  nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione  i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano  o  meno  applicate  o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
      3)  migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
    p)  gestore:  qualsiasi  persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce l'impianto;
    q) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche, nonche', ai
sensi  della  legislazione o della prassi nazionale, le associazioni,
le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
    r)  pubblico  interessato:  il pubblico che subisce o puo' subire
gli  effetti  dell'adozione  di  una decisione relativa al rilascio o
all'aggiornamento   di  una  autorizzazione  o  delle  condizioni  di
autorizzazione,  o  che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai
fini della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono  la  protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti
di  dirirto  nazionale  si  considerano  portatrici  di  un  siffatto
interesse.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  decreto legislativo: 17 marzo 1995, n. 230,
          vedi note alle premesse; per il decreto legislativo 3 marzo
          1993, n. 91, vedi note alle premesse;
              -   Il   decreto   legislativo  3 marzo  1993,  n.  92,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78,
          reca:  «Attuazione  della  direttiva 90/220/CEE concernente
          l'emissione    deliberata    nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente   modificati»;  per  il  decreto  legislativo
          11 maggio 1999, n. 152, vedi note alle premesse.