Art. 2
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la
disponibilita',   la   gestione,   l'accesso,   la  trasmissione,  la
conservazione   e   la  fruibilita'  dell'informazione  in  modalita'
digitale  e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalita'  piu'  appropriate  le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
  2.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  salvo  che  sia diversamente
stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque
nel  rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della
Costituzione.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  II concernenti i documenti
informatici,  le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri
e  le  scritture,  le  disposizioni di cui al capo III, relative alla
formazione,  gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di
cui  al  capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici
si  applicano  anche  ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo V, concernenti l'accesso ai
documenti  informatici,  e la fruibilita' delle informazioni digitali
si  applicano  anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi
di diritto pubblico.
  5.  Le  disposizioni  del presente codice si applicano nel rispetto
della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali  e,  in  particolare,  delle  disposizioni  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
  6.   Le   disposizioni   del   presente  codice  non  si  applicano
limitatamente  all'esercizio  delle  attivita' e funzioni di ordine e
sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni
elettorali.
 
          Note all'art. 2:
              - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
          vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
          d.lgs. n. 165 del 2001.
              "2. Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              - Per  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera r), della
          Costituzione si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R. n.
          445 del 2000:
              "Art.  3  (R)  (Soggetti).  -  1.  Le  disposizioni del
          presente  testo  unico si applicano ai cittadini italiani e
          dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa'
          di  persone,  alle  pubbliche  amministrazioni e agli enti,
          alle  associazioni  e  ai  comitati  aventi  sede legale in
          Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
              2.  I  cittadini  di  Stati non appartenenti all'Unione
          regolarmente  soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
          dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli  articoli 46 e 47
          limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali e ai
          fatti  certificabili  o  attestabili  da  parte di soggetti
          pubblici  italiani,  fatte  salve  le speciali disposizioni
          contenute  nelle  leggi  e  nei  regolamenti concernenti la
          disciplina   dell'immigrazione   e   la   condizione  dello
          straniero. (R)
              3.  Al  di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  2, i
          cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati
          a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
          le  dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
          nei  casi  in  cui  la  produzione  delle stesse avvenga in
          applicazione  di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
          il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
              4.  Al  di  fuori  dei  casi  di cui ai commi 2 e 3 gli
          stati,  le  qualita'  personali e i fatti, sono documentati
          mediante   certificati   o  attestazioni  rilasciati  dalla
          competente  autorita'  dello  Stato  estero,  corredati  di
          traduzione  in  lingua  italiana autenticata dall'autorita'
          consolare   italiana   che   ne   attesta   la  conformita'
          all'originale,   dopo  aver  ammonito  l'interessato  sulle
          conseguenze penali della produzione di atti o documenti non
          veritieri.".
              - Per  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196
          (Codice  in  materia  di protezione dei dati personali), si
          vedano le note alle premesse.