Art. 2.
  1.  All'articolo  600-ter  del  codice  penale,  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Chiunque,  utilizzando  minori  degli  anni  diciotto,  realizza
esibizioni  pornografiche  o  produce  materiale  pornografico ovvero
induce   minori   di   anni  diciotto  a  partecipare  ad  esibizioni
pornografiche  e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con
la multa da euro 25.822 a euro 258.228";
    b)  al  terzo  comma,  dopo  la  parola: "divulga" e' inserita la
seguente: ", diffonde";
    c)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi  di cui ai commi primo,
secondo  e  terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il
materiale  pornografico  di  cui  al  primo  comma,  e' punito con la
reclusione  fino  a  tre  anni  e  con  la multa da euro 1.549 a euro
5.164";
    d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
    "Nei  casi  previsti  dal  terzo  e  dal  quarto comma la pena e'
aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di
ingente quantita'".
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 600-ter del codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.   600-ter  (Pornografia  minorile).  -  Chiunque,
          utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
          pornografiche   o  produce  materiale  pornografico  ovvero
          induce  minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
          pornografiche  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
              Alla   stessa   pena  soggiace  chi  fa  commercio  del
          materiale pornografico di cui al primo comma.
              Chiunque,  al  di fuori delle ipotesi di cui al primo e
          al  secondo  comma,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per via
          telematica,  distribuisce,  divulga, diffonde o pubblicizza
          il  materiale  pornografico  di  cui al primo comma, ovvero
          distribuisce  o  divulga notizie o informazioni finalizzate
          all'adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  di minori
          degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
          cinque  anni  e  con la multa da lire cinque milioni a lire
          cento milioni.
              Chiunque,  al  di  fuori  delle ipotesi di cui ai commi
          primo,  secondo  e  terzo,  offre  o cede ad altri, anche a
          titolo  gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
          comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
          multa da euro 1.549 a euro 5.164.
              Nei  casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
          e'  aumentata  in  misura  non eccedente i due terzi ove il
          materiale sia di ingente quantita'.».