Art. 2. 
                          Utilita' sociale 
  1. Si  considerano  beni  e  servizi  di  utilita'  sociale  quelli
prodotti o scambiati nei seguenti settori: 
    a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre  2000,  n.
328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema  integrato
di interventi e servizi sociali; 
    b) assistenza sanitaria, per l'erogazione  delle  prestazioni  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  29
novembre  2001,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza», e successive modificazioni, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; 
    c)  assistenza  socio-sanitaria,  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  data  14  febbraio  2001,
recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di  prestazioni
socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6
giugno 2001; 
    d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della  legge  28
marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle
norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
    e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi  della  legge
15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il  riordino,
il coordinamento  e  l'integrazione  della  legislazione  in  materia
ambientale e misure di diretta  applicazione,  con  esclusione  delle
attivita', esercitate abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio  dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
    f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
    g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della  legge
29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della  legislazione  nazionale
del turismo; 
    h) formazione universitaria e post-universitaria; 
    i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
    l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione
della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; 
    m)  servizi  strumentali  alle  imprese  sociali,  resi  da  enti
composti in misura superiore al settanta per cento da  organizzazioni
che esercitano un'impresa sociale. 
  2. Indipendentemente dall'esercizio della attivita' di impresa  nei
settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di  impresa
sociale le organizzazioni che esercitano  attivita'  di  impresa,  al
fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: 
    a)  lavoratori  svantaggiati  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo
paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE)  n.
2204/2002 della  Commissione,  5  dicembre  2002,  della  Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore dell'occupazione; 
    b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo  paragrafo
1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002. 
  3. Per attivita' principale ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  si
intende quella per la quale  i  relativi  ricavi  sono  superiori  al
settanta per cento dei  ricavi  complessivi  dell'organizzazione  che
esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle  attivita'
produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  sono
definiti i criteri quantitativi e  temporali  per  il  computo  della
percentuale  del  settanta   per   cento   dei   ricavi   complessivi
dell'impresa. 
  4. I lavoratori di cui al comma  2  devono  essere  in  misura  non
inferiore al trenta per cento dei lavoratori  impiegati  a  qualunque
titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata  ai
sensi della normativa vigente. 
  5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni  di
cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento  delle
attivita' di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
          quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   29 novembre   2001   (Definizione   dei  livelli
          essenziali  di  assistenza),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri    14 febbraio   2001   (Atto   di   indirizzo   e
          coordinamento  in  materia di prestazioni socio-sanitarie),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n.
          129.
              -  Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia  di  istruzione e formazione professionale), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
              -  Il  testo della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Atto
          di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia di prestazioni
          socio-sanitarie),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          giugno 2001, n. 129.
              -  Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42  (Codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi
          dell'art.  10  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
          45,  S.O.  e cosi' corretto con comunicato 26 febbraio 2004
          (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47).
              -  Il testo dell'art. 7, comma 10, della legge 29 marzo
          2001,  n.  135  (Riforma  della  legislazione nazionale del
          turismo), e' il seguente:
              «10. Le  associazioni  senza scopo di lucro che operano
          per  la  promozione  del  turismo giovanile, culturale, dei
          disabili   e  comunque  delle  fasce  meno  abbienti  della
          popolazione,   nonche'   le  associazioni  pro  loco,  sono
          ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,  ai  benefici  di  cui alla legge 11 luglio 1986, n.
          390,  e  successive  modificazioni, relativamente ai propri
          fini istituzionali».
              - Il regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002
          della  Commissione relativo all'applicazione degli articoli
          87  e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti di Stato a favore
          dell'occupazione,  e'  pubblicato  in  GUCE n. L 337 del 13
          dicembre 2002.