Art. 2.
Campo di applicazione; prevalenza  della disciplina dei medicinali su
                          altre discipline

  1.  Il  presente  decreto  si  applica ai medicinali per uso umano,
preparati  industrialmente  o  nella  cui  produzione  interviene  un
processo  industriale,  destinati  ad essere immessi in commercio sul
territorio nazionale, fatto salvo il disposto del comma 3.
  2.  In  caso  di  dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme
delle  sue  caratteristiche,  puo' rientrare contemporaneamente nella
definizione  di  "medicinale"  e  nella  definizione  di  un prodotto
disciplinato  da  un'altra  normativa  comunitaria,  si  applicano le
disposizioni del presente decreto.
  3.  I  medicinali  destinati  esclusivamente  all'esportazione  e i
prodotti  intermedi  sono  soggetti  soltanto  alle  disposizioni del
titolo IV del presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  sulla produzione dei medicinali contenute nel
titolo IV, quelle del titolo VII e quelle del titolo XI si estendono,
per quanto applicabili, alle materie prime farmacologicamente attive.