Art. 2. 1. Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 deve presentare all'autorita' di cui al comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in particolare indicare: a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio gia' individuata come possibile fonte di incidente rilevante di: quantita' della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantita' di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi "estremamente infiammabili" o "facilmente infiammabili" in impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa categoria di pericolosita' o in categoria inferiore; c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell'ambito della stessa classe o di classe di pericolosita' inferiore; d) se la modifica comporta l'incremento superiore al 10% ed inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito di: quantita' della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantita' di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 3. Il gestore e' tenuto a conservare ed a rendere disponibile ad ogni richiesta dell'autorita' competente la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di cui al comma 2, lettera d). 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora le modifiche di cui al comma 1 comportino il superamento delle soglie previste dall'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. In tali casi il gestore deve sottostare agli obblighi di cui allo stesso decreto.