Art. 2 
 
                              Auto blu 
 
  1. La cilindrata delle auto di servizio non puo'  superare  i  1600
cc. 
  2. Fanno eccezione le auto in dotazione al  Capo  dello  Stato,  ai
Presidenti del Senato e della Camera, del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale  e  le  auto
blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 
  3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo  fino
alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, sono disposti modalita' e  limiti  di  utilizzo  delle
autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.