Art. 2 
 
 
Modalita' di  nomina,  requisiti,  incompatibilita'  e  compenso  del
                   titolare dell'Autorita' garante 
 
  1.  L'Autorita'  garante  e'  organo   monocratico.   Il   titolare
dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza,
di   indiscussa   moralita'   e   di    specifiche    e    comprovate
professionalita', competenza ed  esperienza  nel  campo  dei  diritti
delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed  e'
nominato con determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e
il suo mandato e' rinnovabile una sola volta. 
  3. Per tutta la durata  dell'incarico  il  titolare  dell'Autorita'
garante non puo' esercitare, a pena di  decadenza,  alcuna  attivita'
professionale, imprenditoriale  o  di  consulenza,  non  puo'  essere
amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne'  ricoprire
altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o  rivestire  cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, ordini professionali o comunque  in  organismi  che
svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e  dell'adolescenza.  Se
dipendente  pubblico,  secondo  l'ordinamento  di  appartenenza,   e'
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza  assegni  per  tutta  la
durata del mandato.  Il  titolare  dell'Autorita'  garante  non  puo'
ricoprire cariche o  essere  titolare  di  incarichi  all'interno  di
partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il
periodo del mandato. 
  4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'
di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo  di
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  comunque
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.