Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta', allevato per la riproduzione o l'ingrasso; b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta' ed e' destinato alla riproduzione; c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta', ma non ha ancora partorito; d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito una prima volta; e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli; f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale; g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento; h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane; i) suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore; l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.