Art. 2 
 
 
            Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 
 
  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'elargizione e'  concessa  agli  esercenti  un'attivita'
imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o  comunque   economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento  lesivo
in conseguenza di delitti commessi  allo  scopo  di  costringerli  ad
aderire a richieste  estorsive,  avanzate  anche  successivamente  ai
fatti, o per ritorsione  alla  mancata  adesione  a  tali  richieste,
ovvero  in  conseguenza  di   situazioni   di   intimidazione   anche
ambientale. Per evento lesivo  si  intende  qualsiasi  danno  a  beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero  un  danno  sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4,  l'elargizione
e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
parere favorevole del giudice delegato al  fallimento,  a  condizione
che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati  di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
ovvero  per  delitti  contro  il  patrimonio,  l'economia   pubblica,
l'industria e il commercio, a meno di intervenuta  riabilitazione  ai
sensi degli articoli 178  e  seguenti  del  codice  penale,  ne'  sia
indagato o imputato per gli stessi reati.  In  tale  ultimo  caso  la
concessione dell'elargizione non  e'  consentita  e,  ove  sia  stata
disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 
        1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi  del
comma 1-bis non sono imputabili  alla  massa  fallimentare  ne'  alle
attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate,  quanto
a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le  finalita'  di
cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito  dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»; 
    b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  18-ter  (Sostegno  degli  enti  locali  alle   attivita'
economiche a fini  antiestorsivi).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  e
incentivare la prevenzione e la  tutela  delle  attivita'  economiche
dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre,  tramite
appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal  pagamento  o
il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato  di  tributi
locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1  gli  enti
locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica
ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno,  a  carico
dei propri bilanci»; 
    c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri  sono  nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno  su  designazione
degli organismi nazionali associativi  maggiormente  rappresentativi.
Il Ministro dell'interno, su proposta del  Commissario  straordinario
del Governo per il  coordinamento  delle  iniziative  anti-racket  ed
antiusura,   determina   con   proprio   decreto   i   criteri    per
l'individuazione della maggiore rappresentativita'»; 
    d) all'articolo 20: 
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e  la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito  del  provvedimento
favorevole  del  procuratore  della  Repubblica  competente  per   le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato  l'evento  lesivo  di
cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti  penali
che  riguardano  la  medesima  parte  offesa,  anche  ai  fini  delle
sospensioni e della proroga anzidette, e' competente  il  procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»; 
      2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione  di
cui agli articoli 3, 5, 6  e  8,  compila  l'elenco  delle  procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa  senza  ritardo
il  procuratore  della  Repubblica  competente,  che   trasmette   il
provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione  entro  sette
giorni dalla comunicazione del prefetto. 
        7-ter.  Nelle  procedure  esecutive  riguardanti  debiti  nei
confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o  assistenziali,
non sono poste a carico dell'esecutato  le  sanzioni  dalla  data  di
inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo  3,  comma  1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di  cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo degli articoli 3,  19  e  20  della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti  il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive e dell'usura),  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  3.  Elargizione  alle   vittime   di   richieste
          estorsive. 
              1.   L'elargizione   e'   concessa    agli    esercenti
          un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
          comunque economica, ovvero una libera arte  o  professione,
          che subiscono un evento lesivo in  conseguenza  di  delitti
          commessi allo scopo di costringerli ad aderire a  richieste
          estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti,  o  per
          ritorsione alla mancata adesione a tali  richieste,  ovvero
          in  conseguenza  di  situazioni  di   intimidazione   anche
          ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno  a
          beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un
          danno   sotto   forma   di   mancato   guadagno    inerente
          all'attivita' esercitata. 
              1-bis.   Fermo   quanto   previsto   dall'articolo   4,
          l'elargizione e' consentita anche in  favore  del  soggetto
          dichiarato fallito, previo parere  favorevole  del  giudice
          delegato  al  fallimento,  a  condizione  che  il  medesimo
          soggetto non abbia riportato condanne per i  reati  di  cui
          agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, ovvero per delitti contro  il  patrimonio,  l'economia
          pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta
          riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e  seguenti  del
          codice penale, ne' sia indagato o imputato per  gli  stessi
          reati. In tale ultimo caso la concessione  dell'elargizione
          non e' consentita e, ove sia  stata  disposta,  e'  sospesa
          fino all'esito dei relativi procedimenti. 
              1-ter. Le somme erogate  a  titolo  di  elargizione  ai
          sensi del  comma  1-bis  non  sono  imputabili  alla  massa
          fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute  del  soggetto
          fallito  e   sono   vincolate,   quanto   a   destinazione,
          esclusivamente all'utilizzo secondo  le  finalita'  di  cui
          all'articolo  15.  Il  ricavato  netto  e'  per  la   meta'
          acquisito dal  curatore  quale  attivo  sopravveniente  del
          fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato  a
          fini produttivi e di investimento. 
              2. Ai soli fini della presente  legge  sono  equiparate
          alle richieste estorsive le condotte  delittuose  che,  per
          circostanze  ambientali  o  modalita'   del   fatto,   sono
          riconducibili a  finalita'  estorsive,  purche'  non  siano
          emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per
          il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso  le
          indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito  il
          pubblico  ministero  competente,  che  esprime  il  proprio
          parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento
          relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in  cui
          il pubblico ministero non esprima  il  parere  nel  termine
          suddetto ovvero nel  caso  in  cui  il  pubblico  ministero
          comunichi che all'espressione del parere  osta  il  segreto
          relativo alle indagini." 
              "Art. 19.  Comitato  di  solidarieta'  per  le  vittime
          dell'estorsione e dell'usura. 
              1. Presso il Ministero  dell'interno  e'  istituito  il
          Comitato di solidarieta' per le vittime  dell'estorsione  e
          dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal  Commissario  per
          il coordinamento delle iniziative antiracket  e  antiusura,
          nominato  dal  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, anche  al  di  fuori  del  personale
          della pubblica amministrazione, tra persone  di  comprovata
          esperienza nell'attivita' di contrasto  al  fenomeno  delle
          estorsioni e dell'usura e  di  solidarieta'  nei  confronti
          delle vittime. Il Comitato e' composto: 
              a) da un rappresentante del  Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
              b) da un rappresentante del Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica; 
              c) da tre membri designati  dal  CNEL  ogni  due  anni,
          assicurando la  rotazione  tra  le  diverse  categorie,  su
          indicazione delle associazioni nazionali  di  categoria  in
          esso rappresentate; 
              d) da tre membri delle associazioni  od  organizzazioni
          iscritte nell'elenco di cui all'articolo  13,  comma  2.  I
          membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro
          dell'interno  su  designazione  degli  organismi  nazionali
          associativi  maggiormente  rappresentativi.   Il   Ministro
          dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
          Governo per il coordinamento delle  iniziative  anti-racket
          ed antiusura, determina con proprio decreto i  criteri  per
          l'individuazione della maggiore rappresentativita'; 
              e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi
          assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.. 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Al Comitato di  cui  al  comma  1  sono  devoluti  i
          compiti attribuiti al Comitato  istituito  dall'articolo  5
          del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  1992,  n.  172,  e
          successive modificazioni. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto  dall'articolo  21,  la  gestione  del
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge,
          e del Fondo di  solidarieta'  per  le  vittime  dell'usura,
          istituito dall'articolo 14, comma 1, della  legge  7  marzo
          1996, n. 108 , e' attribuita alla CONSAP, che  vi  provvede
          per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
          concessione.