Art. 2 
 
Coperture assicurative su base volontaria contro i  rischi  di  danni
                   derivanti da calamita' naturali 
 
  1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo  per  la
copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali sui  fabbricati,
a  qualunque  uso  destinati,  ed  al  fine  di  garantire  adeguati,
tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle  esigenze  di
riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso
abitativo, danneggiati o distrutti  da  calamita'  naturali,  possono
essere estese ai rischi derivanti da calamita'  naturali  le  polizze
assicurative  contro  qualsiasi  tipo  di  danno  a   fabbricati   di
proprieta'  di  privati.  Per  favorire  altresi'  la  diffusione  di
apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da
calamita' naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per
la  quota  relativa  alle  calamita'  naturali,  ovvero  relativi   a
contratti di assicurazione appositamente stipulati  a  copertura  dei
rischi di danni  diretti  da  calamita'  naturali  ai  fabbricati  di
proprieta' di privati a qualunque uso  destinati,  sono  disciplinati
con il regolamento di cui al comma 2. 
  2. Con regolamento emanato  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  l'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  (ISVAP),  che   si
esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalita' e termini  per
l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri: 
    a) estensione della copertura assicurativa del rischio  calamita'
naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati  privati  contro
qualsiasi danno; 
    b) esclusione, anche  parziale,  dell'intervento  statale  per  i
danni subiti da fabbricati; 
    c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto  del  principio
dell'invarianza di gettito, tramite  regimi  agevolativi  all'imposta
sul premio di assicurazione ovvero la deducibilita', anche  parziale,
del  premio  dalla   base   imponibile   ai   fini   IRPEF   e   IRES
dell'assicurato; 
    d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali
ovvero di prima applicazione. 
  3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2,
il Dipartimento della  protezione  civile  provvede  ad  acquisire  e
trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario  per
la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione  del  regime
assicurativo di cui al comma 1, in particolare: 
    a) mappatura del territorio per grado di rischio; 
    b) stima della platea dei soggetti interessati; 
    c) dati percentuali sull'entita' dei contributi  pubblici  finora
concessi in caso di stato di emergenza; 
    d) simulazione dei premi, suddivisi per  tipologia  di  copertura
assicurativa.