Art. 2 Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Analisi fitosanitarie). - 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.». 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.».