Art. 2 
 
              Disposizioni in materia di finanziamento 
            di infrastrutture mediante defiscalizzazione 
 
  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: 
  «1. Al fine di favorire la realizzazione di  nuove  infrastrutture,
previste in  piani  o  programmi  di  amministrazioni  pubbliche,  da
realizzare con contratti di  partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, riducendo ovvero azzerando il  contributo  pubblico  a  fondo
perduto,  in  modo  da   assicurare   la   sostenibilita'   economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto  conto  delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per  le  societa'  di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  nonche',  a  seconda  delle  diverse   tipologie   di
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»; 
  b) il comma 2-ter e' soppresso; 
  c) al comma 2-quater: 
  1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis»; 
  2) le parole: «di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»; 
  d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
  «2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con  riguardo
agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed  in  parte
finanziati ai sensi del citato comma 991.».