(Convenzione-art. 2)
  Articolo 2 - Principio di non discriminazione 
 
  L'applicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti,  in
particolare l'applicazione delle misure  di  protezione  dei  diritti
delle vittime, sara' assicurata senza alcuna discriminazione, che sia
in particolare basata sul sesso, razza,  colore,  lingua,  religione,
opinioni politiche o di altro genere, origine  nazionale  o  sociale,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la
nascita, l'orientamento sessuale, lo  stato  di  salute,  la  diversa
abilita' o qualsiasi altra condizione.