Art. 2 
 
  1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita'). - Le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in
cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii  di
unita' immobiliari  o  di  edifici  abbiano  parti  comuni  ai  sensi
dell'articolo 1117. 
  Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni  d'uso).  -  Per
soddisfare esigenze di interesse condominiale,  l'assemblea,  con  un
numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei  partecipanti  al
condominio  e  i  quattro  quinti  del  valore  dell'edificio,   puo'
modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. 
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno  di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso  comune  o  negli
spazi a tal  fine  destinati  e  deve  effettuarsi  mediante  lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in  modo  da  pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione. 
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita',  deve  indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la  nuova  destinazione
d'uso. 
  La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che  sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 
  Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che  possono
recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato  o
che ne alterano il decoro architettonico. 
  Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In caso di
attivita' che incidono negativamente  e  in  modo  sostanziale  sulle
destinazioni  d'uso  delle  parti  comuni,   l'amministratore   o   i
condomini,  anche  singolarmente,  possono  diffidare  l'esecutore  e
possono chiedere la convocazione dell'assemblea per  far  cessare  la
violazione, anche mediante azioni giudiziarie.  L'assemblea  delibera
in merito alla  cessazione  di  tali  attivita'  con  la  maggioranza
prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».