Art. 2.
   1.  Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri
generali  di  cui  all'allegato  1, all'individuazione, formazione ed
aggiornamento  dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata
facolta'  alle  singole  regioni di introdurre o meno l'obbligo della
progettazione antisismica.
   2.  Per  le  opere i cui lavori siano gia' iniziati e per le opere
pubbliche  gia' appaltate o i cui progetti siano stati gia' approvati
alla  data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi
le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.
   Per  il  completamento  degli interventi di ricostruzione in corso
continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
   In  tutti  i  restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di
cui  al  comma  3,  la  progettazione potra' essere conforme a quanto
prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con
la possibilita', per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le
norme tecniche vigenti.
   I  documenti  di  cui  agli  allegati  1, 2, 3 e 4 potranno essere
oggetto  di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati
della   loro   sperimentazione  ed  applicazione  e  con  particolare
riferimento  agli  interventi  di  riduzione  del rischio sismico nei
centri  storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali
e scientifiche interessate.
   3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura
dei  rispettivi  proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti
allegati,  sia  degli  edifici  di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli eventi sismici
assume  rilievo  fondamentale  per le finalita' di protezione civile,
sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza  in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le
verifiche  di  cui al presente comma dovranno essere effettuate entro
cinque  anni  dalla data della presente ordinanza e riguardare in via
prioritaria  edifici  ed  opere  ubicate  nelle  zone sismiche 1 e 2,
secondo quanto definito nell'allegato 1.
   4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla
data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile
e  le  regioni  provvedono,  rispettivamente per quanto di competenza
statale   e   regionale,  ad  elaborare,  sulla  base  delle  risorse
finanziarie  disponibili,  il programma temporale delle verifiche, ad
individuare  le  tipologie degli edifici e delle opere che presentano
le  caratteristiche  di  cui  al  comma  3  ed  a fornire ai soggetti
competenti  le  necessarie  indicazioni  per  le  relative  verifiche
tecniche,  che  dovranno  stabilire  il  livello  di  adeguatezza  di
ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
   5.   Nel  caso  di  opere  progettate  secondo  le  norme  vigenti
successivamente  al  1984  e  relative,  rispettivamente,  alla prima
categoria  per  quelle  situate in zona 1, alla seconda categoria per
quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non e'
prescritta  l'esecuzione  di  una  nuova verifica di adeguatezza alla
norma.
   6.  La  necessita'  di  adeguamento  sismico degli edifici e delle
opere   di   cui   sopra   sara'   tenuta   in  considerazione  dalle
Amministrazioni  pubbliche  nella  redazione  dei  piani triennali ed
annuali  di  cui  all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive   modifiche   ed   integrazioni,  nonche'  ai  fini  della
predisposizione   del  piano  straordinario  di  messa  in  sicurezza
antisismica  di  cui  all'art.  80, comma 21, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.