Art. 2. 1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvedera', in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui base sono attualmente determinati i valori delle spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale e delle spese in conto capita le a carattere continuativo. 2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri e modalita' delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000. 3. La determinazione del costo chilometrico e' stabilita dividendo le quote di spettanza delle singole regioni di cui al precedente comma 1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale.