Art. 2.

  1.   Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  ai  sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvedera',  in  relazione  ai  chilometri  di  strade  trasferite a
seguito  della  nuova  definizione  della  rete stradale di interesse
nazionale  e  di  quella  di  interesse  regionale,  alla conseguente
rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni
interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella
A  annessa  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
13 novembre  2000,  sulla  cui  base  sono  attualmente determinati i
valori  delle  spese  di  funzionamento  connesse  alla  manutenzione
ordinaria  della  rete  stradale  e  delle spese in conto capita le a
carattere continuativo.
  2.  All'attribuzione  degli  eventuali  connessi  beni  strumentali
inerenti  alle  tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi
criteri   e  modalita'  delineati  nel  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.
  3.  La determinazione del costo chilometrico e' stabilita dividendo
le  quote  di  spettanza  delle  singole regioni di cui al precedente
comma  1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000,
fermo  restando  che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra
diverse  regioni  si  applica  in  ogni  caso  il costo chilometrico,
calcolato  come  sopra,  della  regione  che  trasferisce  il  tratto
stradale.