Art. 2. L'onere di cui sopra sara' fronteggiato per lire 4.000.000 mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e, per lire 296.000.000, mediante riduzione del capitolo 515 dello stato di previsione ed esercizio medesimi. Per l'esercizio in corso, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.