Art. 2.

  L'onere di cui sopra sara' fronteggiato per lire 4.000.000 mediante
riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio
1954-55  e, per lire 296.000.000, mediante riduzione del capitolo 515
dello stato di previsione ed esercizio medesimi.
  Per  l'esercizio in corso, il Ministro per il tesoro e' autorizzato
a  provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti variazioni di
bilancio.