Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo
suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

                               GRONCHI

                                               SEGNI - MARTINO - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO