Art. 2. Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto del l'aggio di riscossione, e' devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternita' ed infanzia. La restante parte e' cosi' ripartita: a) nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'80 per cento all'Azienda autonoma della stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro e per il residuo 10 per cento all'Ente provinciale per il turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa e' devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380; b) nelle altre localita' di cui all'art. I del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 30 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 20 per cento all'Ente provinciale per il turismo e per il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinata, d'intesa con l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, ad opere di miglioramento delle localita' connesse con lo sviluppo dell'attivita' turistica ed anche al finanziamento delle Associazione Pro-Loco ivi costituite ed iscritte all'albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato per il turismo. Per le Regioni indicate nell'art. 18 le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) in favore della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse nella Regione, vengono attribuite direttamente all'Amministrazione regionale, per essere destinate ad alimentare il fondo di rotazione per il credito alberghiero.