Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento: a) per «diritti di proprieta' sui beni immateriali» s'intendono brevetti e altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti d'autore ed altri diritti derivanti da attivita' di ricerca, cosi' come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale; b) per «attivita' di ricerca» si intende l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo riconducibile ad un programma di ricerca ed attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate; c) per «altre attivita» si intendono tutte le operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di fuori dell'attivita' di ricerca e attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate; d) si considerano conseguite «durante l'esecuzione del rapporto di impiego» le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INAF.