Art. 2.
                             Definizioni
    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
      a) per «diritti di proprieta' sui beni immateriali» s'intendono
brevetti e altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti
d'autore  ed  altri  diritti derivanti da attivita' di ricerca, cosi'
come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;
      b) per   «attivita'   di   ricerca»  si  intende  l'insieme  di
operazioni   dirette  al  conseguimento  di  un  risultato  inventivo
riconducibile  ad  un  programma  di ricerca ed attuate dal personale
nell'esercizio  delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e
strutture  appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di
risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
      c) per  «altre  attivita»  si  intendono  tutte  le  operazioni
dirette  al  conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di
fuori   dell'attivita'   di   ricerca   e   attuate   dal   personale
nell'esercizio  delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e
strutture  appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di
risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
      d) si considerano conseguite «durante l'esecuzione del rapporto
di  impiego» le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato
chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato
il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INAF.