Art. 2.
                   (Disciplina della sublocazione)

  Il  conduttore  non  puo' sublocare totalmente l'immobile, ne' puo'
cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
  Salvo  patto  contrario  il  conduttore ha la facolta' di sublocare
parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera
raccomandata  che indichi la persona del subconduttore, la durata del
contratto ed i vani sublocati.